Il controllo sulla mail aziendale del lavoratore

La Corte di cassazione afferma che è sempre possibile registrare una conversazione se ricorrono due condizioni:

–  la prima è che il soggetto che esegue la registrazione partecipi al colloquio.

–  la seconda è che questa attività non si svolga all’interno di un’abitazione privata di un terzo estraneo.

 

Il clamore mediatico suscitato dal caso “Andrea Giambruno” ha fatto passare in secondo piano la questione della legittimità dell’utilizzo delle registrazioni.

La questione della legittimità dell’utilizzo di fuori onda di trasmissioni di una emittente radiotelevisiva in programmi di emittenti concorrenti, affonda le radici già dalla fine degli anni ’90, quando la lite tra Aldo Busi e Gianni Vattimo al programma “L’Altra Edicola” in onda sulla Rai, venne pubblicata da “Striscia la Notizia” di proprietà di Mediaset. Per tale motivo, Antonio Ricci venne allora condannato -con decisione confermata in Cassazione- per violazione dell’art. 617 – quater del Codice penale (che è il reato commesso da chi fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe).

Ciò detto, l’emittente televisiva che registra i propri programmi acquisisce, dai diversi soggetti coinvolti, i diritti all’utilizzazione del materiale registrato anche ove non mandato in onda, incluse le immagini girate e gli audio, e quindi ha tutto il diritto di utilizzare i fuori onda nell’ambito dei propri programmi. Ecco perché nel caso “ Giambruno” non si pone una questione di violazione dei diritti sulla registrazione: Mediaset è l’editore della trasmissione “Diario del giorno” di Rete 4, e la stessa Mediaset è l’editore del programma “Striscia la notizia” su Canale 5 che ha pubblicato i fuori-onda che hanno fatto esplodere la crisi del rapporto fra il giornalista e la Presidente del Consiglio.

Non si pone dunque la questione, che in altre situazioni potrebbe avere un qualche rilievo, del carattere furtivo o nascosto della registrazione, visto che Giambruno era sicuramente consapevole che le parole dette fuorionda nella registrazione del programma “Diario del giorno” avrebbero potuto essere legittimamente pubblicate almeno da Mediaset.

Se l’utilizzo dei fuori onda deve dunque ritenersi legittimo rispetto alle condotte di Giambruno, il problema è più sfaccettato nei confronti delle colleghe a cui questi si rivolge in alcuni spezzoni, con avance e allusioni a sfondo sessuale.

Nei fuorionda pubblicati emergono condotte di Giambruno che – pur censurabili moralmente – sembrano non avere alcun rilievo dal punto di vista penale. Qualora invece dovessero emergere ulteriori video o audio con comportamenti penalmente rilevanti, la pubblicazione dei filmati senza il consenso delle persone offese potrebbe in ipotesi integrare il reato di “Divulgazione delle generalità o dell’immagine di persona offesa da atti di violenza sessuale”, disciplinato dall’art. 734 bis del Codice penale.
La condotta penalmente rilevante ai sensi dell’art. 734 bis Codice penale, infatti, consiste nel portare a conoscenza di un numero indeterminato di persone le generalità o l’immagine della vittima di reati a sfondo sessuale, senza il consenso di questa.